TASI - Tributi sui Servizi Indivisibili

Ultima modifica 7 aprile 2021

ATTENZIONE:

A DECORRERE DALL'ANNO 2020, LA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019, HA ABOLITO L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ELIMINANDO IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

PRIMA DI EFFETTUARE IL CALCOLO DELLA TASI:
 
1. VERIFICARE SEMPRE LE ALIQUOTE STABILITE PER LA PROPRIA CATEGORIA CATASTALE

Per l’acconto TASI 2019 in scadenza il giorno 17 giugno 2019, devono essere applicate le aliquote e detrazioni già deliberate per l’anno 2014.

La scadenza per il versamento della rata a saldo è fissata per il giorno 16 dicembre 2019.
    • 2,20 PER MILLE Aliquota abitazione principale e relative pertinenze
    • 2,50 PER MILLE Aliquota abitazione principale e relative pertinenze in categoria A1-A8-A9
    • 1,00 PER MILLE Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
    • 1,00 PER MILLE Aliquota per fabbricati in categoria C3-D1-D7
    • 2,00 PER MILLE Aliquota per fabbricati in categoria D5
    • 1,30 PER MILLE Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.

2. INSERIRE L’EVENTUALE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

E’ riconosciuta una detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e pertinenze, progressiva in funzione del valore della rendita catastale della sola unità abitativa da rapportarsi al numero degli aventi diritto ed al periodo dell’anno nel quale si protrae tale la destinazione, pari a:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE con rendita catastale
    • fino a € 400,00 - importo detrazione € 130,00
    • da € 400,01 a € 550,00 - importo detrazione € 100,00
    • da € 550,01 a € 700,00 - importo detrazione € 70,00
    • da € 700,01 a € 1000,00 - importo detrazione € 40,00

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