Autocertificazioni
Ultima modifica 3 ottobre 2024
- TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (nei rapporti con l'utenza)
- I SOGGETTI PRIVATI
I cittadini dovranno solo autorizzare il soggetto privato all’accertamento dei dati forniti, riportando nell’autocertificazione la dicitura: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle amministrazioni competenti".
Anche per i soggetti privati (come banche, assicurazioni, notai, avvocati ecc...) la modalità di verifica dei dati è semplificata; sarà sufficiente che il privato ne faccia richiesta all’amministrazione competente, come il Comune nei casi di stati anagrafici o di stato civile, corredando la richiesta con l’assenso del cittadino dichiarante, e il Comune provvederà a fornire conferma scritta dei dati anche attraverso strumenti informatici e telematici.
Viene meno quindi la necessità per i cittadini di richiedere al Comune certificati anagrafici, con il conseguente risparmio di tempo e soldi per i cittadini, considerato che l’autocertificazione è sempre esente dall’imposta di bollo.
La richiesta di certificati per gli stati, qualità personali e fatti che possono essere autocertificati da parte delle amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici non è pertanto più consentita (per le pubbliche amministrazioni costituirà anche violazione dei doveri di ufficio).
Al posto dei certificati le amministrazioni, i gestori di servizi pubblici ed i soggetti privati devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari.
- in carta semplice
- firmata dall'interessato
- senza autentica della firma
- senza bollo
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dati anagrafici e di stato civile: data e luogo di nascita, residenza (anche storica), cittadinanza, stato civile e stato libero, stato di famiglia (comprese le relazioni di parentela);
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titoli di studio, qualifiche professionali e iscrizione ad albi professionali;
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situazione reddituale ed economica, regime patrimoniale in base all’atto di matrimonio, numero di codice fiscale e/o partita IVA;
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situazione giuridica (godimento diritti civili, godimento diritti politici).
Non è ammessa invece l'autocertificazione per dichiarazioni inerenti: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle norme della Comunità Europea, marchi, brevetti.
- L'art.15 della L.183/2011 impone a partire dal 1 gennaio 2012 alle pubbliche amministrazioni di accettare dagli utenti solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
- Come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, infatti, gli enti pubblici, così come i gestori di servizi pubblici, non possono più richiedere agli utenti alcun tipo di certificazione che contenga informazioni in possesso di un altro ufficio pubblico. Sono gli stessi utenti, invece, a dover produrre autocertificazioni per dimostrare stati personali o fatti.
- L'art. 2 del D.P.R. 445/2000, modificato dal “decreto semplificazioni”, ha introdotto una significativa innovazione che agevola i cittadini nei rapporti con i privati, i quali non hanno più la mera facoltà, come in passato, ma hanno l’obbligo di accettare le autocertificazioni presentate.
- L'art. 71 comma 4 del D.P.R. 445/2000, modificato dal “decreto semplificazioni”, precisa che in fase di controllo delle autocertificazioni presentate ai soggetti privati da parte dei cittadini, le pubbliche amministrazioni competenti per il rilascio della relativa certificazione, sono tenute a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi
ANPR - SPORTELLO AL CITTADINO
- Certificati - Per richiedere ON LINE certificati per te stesso o per un componente della tua famiglia anagrafica.
- Visura e autocertificazioni - Per consultare ON LINE i dati anagrafici e quelli della famiglia di appartenenza.
È possibile anche richiedere e stampare autocertificazioni sostitutive dei certificati anagrafici. - Avvocati - Possono richiedere ON LINE i certificati anagrafici per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale (i certificati sono esenti dall'imposta di bollo).
- Ufficio a cui rivolgersi per informazioni: Ufficio URP
- Ufficio competente all'adozione del provvedimento: Ufficio URP
- Ufficio a cui rivolgersi per informazioni sui procedimenti in corso: Ufficio URP
- Responsabile del procedimento: Silvia Chellini
- Unità organizzativa responsabile: Settore servizi alla Cultura e alla Persona
- Indicazione del nome a cui è attribuito, in caso di inerzia, il parere sostitutivo: Dott.ssa Coppola Eleonora email: urp@comune.sangimignano.si.it, Tel. 0577-990300
- Strumenti di tutela amministrativa: ricorso giurisdizionale contro il provvedimento finale al TAR, entro 60 gg.