Whistleblower - Segnalazione di illeciti nella Pubblica Amministrazione

Ultima modifica 16 gennaio 2024

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento italiano la misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "whistleblowing" (art. 1 comma 51 modifica il Dlgs 30 marzo 2001, n.165 inserendovi l'articolo 54-bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”).

Corollario della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante è la sottrazione della segnalazione e della relativa documentazione a qualsiasi diritto di accesso, sia ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 33/2013 (accesso civico e accesso civico generalizzato), ma anche ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 (accesso c.d. documentale).

Chi può effettuare una segnalazione?

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

  • i dipendenti del Comune di San Gimignano;
  • i dipendenti di enti di diritto privato soggetti al controllo pubblico ex art. 2359 c.c. da parte del Comune;
  • i collaboratori e consulenti dell’Amministrazione comunale con qualsiasi tipologia di incarico o contratto;
  • i lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere e prestano servizi in favore dell’amministrazione.

Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche da parte dell’Amministrazione in merito alle vicende segnalate.

➡️ Canale di segnalazione interno

Modalità di invio della segnalazione riservata ai dipendenti dell'ente

  • La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti dell'Ente è implementata con il PIAO 2023/2025 attraverso una specifica piattaforma online con accesso riservato ai dipendenti medesimi, la quale assicura l'anonimizzazione del mittente. 

➡️ Canale di segnalazione esterno

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno - ANAC - quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

➡️ Altre modalità di segnalazione

  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 

 ℹ️ Pagina informativa predisposta ada ANAC sul "whistleblowing"